giovedì 30 aprile 2015

COME REDIGERE UNA PROPOSTA DI LEGGE NEL PARLAMENTO VIRTUALE


COME REDIGERE UNA PROPOSTA DI LEGGE
CONSIGLI PRATICI
Parlamento Virtuale - Gruppo dei Liberali

Con la presente, il Gruppo dei Liberali del Parlamento Virtuale, nella persona del Capo Gruppo Fabio Sanfilippo, vuole indicare a tutti i sostenitori della piattaforma e non, le basi per poter redigere un "disegno di legge"

Ne consegue che, quanto a seguito illustrato non dovrà essere seguito alla perfezione dal "Parlamentare", in quanto vi si è indicato il percorso più completo per chiarificare quanto sia delicato l'operato che state andando ad attuare.
Vogliate pertanto prendere i maggiori spunti, comprendendo nell'ambito della vostra proposta, quanto più possibile siate in grado di riportare su carta, cosicchè da agevolare e non rallentare l'operato dei Capi Gruppo e dell'ufficio di Presidenza, quale dovrà assegnarla e/o correggerla.

Chi - Cosa - Perché - In quale modo - Con quali mezzi - Dove - Quando

Spiegare sinteticamente qual'è la finalità della legge, con quali mezzi si pensa di poter agire, quali risorse si ritiene di potere o dover impiegare; in quale modo (cioè con quale procedimento, attraverso quali passaggi) deve essere attuata o svolta l’azione; dove (cioè su quale territorio) agire (se regionale o nazionale); quando si vuole che la legge diventi efficace, ossia quando si vuole che inizi ad esplicare i propri effetti.
  • Chi deve attuare una certa azione (regione, comuni, province, associazioni …) e chi sono i destinatari o i beneficiari della legge; che cosa fare, eventualmente indicando serie di azioni collegate tra loro o azioni alternative (finanziamenti, progetti, contributi); perché (a quale scopo, con quali risultati attesi) si deve agire. Le possibilità sono: subito (dichiarazione d’urgenza), quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino o un termine superiore, espressamente indicato, che si ritiene più opportuno rispetto ai contenuti e alle finalità della legge.

La formulazione dell’articolato
La proposta di legge

 deve essere redatta in forma di articoli;
 ogni articolo deve essere rubricato, deve cioè avere un titolo esplicativo del contenuto della disposizione;
 deve essere accompagnata da una relazione illustrativa e se dovesse prevedere impegni di spesa, deve essere corredata da un articolo finanziario che quantifica i costi e le modalità di copertura;
 deve essere accompagnata da una relazione tecnico-finanziaria esplicativa.
  • Le proposte di legge sono “precetti”, cioè disposizioni che possono obbligare, vietare, regolare, consentire, stabilire una finalità ad un’azione o ad una serie di azioni.
  • Le proposte di legge non sono proclami, prediche, enunciazioni generiche di finalità che non trovano poi puntuale traduzione in un “precetto”.
  • Gli articoli sono proposizioni nelle quali si traducono, nel modo più semplice e schematico possibile, i punti dell’ipotesi di soluzione di un problema
  • Evitare introduzioni, premesse, proclamazioni di principio, dichiarazioni di intenzioni, ecc.
  • I verbi vanno sempre coniugati al presente (anche nei periodi ipotetici, dove è, ad esempio, possibile sostituire la congiunzione “qualora”, che richiede il congiuntivo, con la congiunzione “se”, che ammette l’uso dell’indicativo presente).
La formulazione dell’articolato

Esempio si propone uno schema puramente orientativo, in cui si tiene conto anche dell’indicazione a limitare a cinque gli articoli della legge:

Art. 1 (Finalità) Indicare la finalità che la legge vuole perseguire (dispone, contribuisce, organizza, sostiene, finanzia, ecc.) e a quali principi si ispira.

Art. 2 (…) Indicare a quali soggetti (con quali caratteristiche, con quali requisiti, ecc.) sono indirizzate le azioni di cui all’articolo 1.

Art. 3 (…) Delineare il procedimento attraverso il quale i soggetti di cui all’articolo 2 possono chiedere gli interventi o i modi con i quali la si realizza negli interventi 

Art. 4 (Norma finanziaria) Indicare, se la proposta comporta una spesa, la somma che si intende stanziare per dare attuazione alla legge. Tale importo, che deve essere compatibile con il bilancio, va definito in modo da risultare proporzionato agli scopi di cui all’articolo 1 e al numero di soggetti richiedenti o destinatari di cui all’articolo 2. 


Fabio Sanfilippo
Capo Gruppo dei Liberali
On. Commissione Giustizia e delle mafie
www.fabio-sanfilippo.it